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Le norme di tutela costiera integrale in Sardegna sono vigenti ininterrottamente dal 1976.
Interessante provvedimento giurisdizionale del Giudice amministrativo sardo in tema di disciplina di conservazione integrale dei litorali.
Il T.A.R. Sardegna, con
sentenza, Sez. II, 12 aprile 2012, n. 366, ha respinto il ricorso di alcuni Privati avverso il provvedimento del Comune di Quartu S. Elena (CA) che aveva rigettato l’istanza (26 marzo 1986) di condono edilizio di un’unità immobiliare edificata abusivamente entro la fascia costiera dei mt. 150 dalla battigia marina dichiarata inedificabile con l’art. 10, comma 1°, lettera
b, della legge regionale Sardegna 9 marzo 1976, n. 10.
Secondo l’istanza presentata, alla data di entrata in vigore della norma di salvaguardia costiera l’immobile abusivo
“già possedeva le caratteristiche di rustico tamponato e coperto ai sensi dell’art. 31, comma 2°, della legge n. 47/1985” in quanto
“fin dal luglio 1976 era parzialmente abitato, tant’è che già alla data del 16 luglio 1976” era stata
inoltrata “all’ENEL richiesta di allaccio per l’utenza di uso domestico”. Conseguentemente l’opera abusiva, terminata definitivamente nel 1980, sarebbe stata sanabile.
Viceversa, il Comune di Quartu S. Elena, con nota Dirigente Settore urbanistica – Ufficio condono edilizio n. 6794/86 del 3 luglio2002, ha respinto l’istanza di condono edilizio in quanto ha ritenuto applicabile la normativa di salvaguardia integrale costiera, trovando conforto nella pronuncia del Giudice amministrativo sardo.
Il T.A.R. Sardegna, infatti, ha opportunamente ricordato che, in tema di data di realizzazione dell’opera abusiva di cui si chiede la sanatoria,
“l’onere della prova grava sul richiedente” per giurisprudenza costante, dovendosi in caso contrario non accogliere la richiesta (vds. per tutti T.A.R. Toscana, sez. III. 2 marzo 2011 n. 409; T.A.R. Campania, SA, sez. II, 29.5.2006, n. 752):
“in altri termini, il cittadino è destinatario di un preciso onere probatorio sull’epoca dell’abuso, trovandosi nella posizione di autore della realizzazione edilizia senza titolo, mentre la PA conserva pienamente il potere di procedere ad una motivata verifica degli elementi esibiti, in merito alla loro idoneità a costituire prova del fatto asserito”.
Elemento probatorio risolutore non può esser certo la mera presentazione di richiesta di allaccio elettrico non supportata da ulteriori elementi rilevanti (es. il pagamento di bollette relative a precedenti consumi energetici).
Di particolare importanza è la conferma dell’indirizzo giurisprudenziale concernente la permanenza – senza alcuna soluzione di continuità, in precedenza indicata con sentenza T.A.R. Sardegna, sez. II, 11 dicembre 2006, n. 2590 – delle disposizioni di tutela integrale costiera a partire dalla citata legge regionale n. 10/1976:
“il quadro ordinamentale (leggi regionali Sardegna n. 10/1976, n. 17/1981, n. 45/1989, n. 23/1993, n.d.r.)
… evidenzia la sostanziale continuità del vincolo di inedificabilità di cui sopra, in relazione al quale le disposizioni normative che si sono succedute, nell’attesa del perfezionarsi di definitivi assetti della materia, pur con talune variazioni in ordine all’ampiezza della fascia di inedificabilità assoluta, hanno sempre evidenziato l’intento del legislatore regionale di salvaguardare il territorio costiero da interventi suscettibili di pregiudicarne l’integrità paesaggistica”.
La pronuncia giurisprudenziale conferma quanto già affermato con sentenza
T.A.R. Sardegna, sez. II, 13 gennaio 2012, n. 18:
“l’impugnato atto di diniego della domanda di concessione in sanatoria, infatti, rinviene il suo fondamento nell’ubicazione delle opere abusive all’interno della fascia di rispetto dei 150 metri dal mare, circostanza determinante la non assentibilità della istanza di sanatoria in virtù del vincolo di assoluta inedificabilità ivi insistente ai sensi degli artt. 11 l.r. Sardegna 9 marzo 1976, n. 10, 14 l.r. Sardegna 19 maggio 1981, n. 17, e 10 bis l.r. Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45, introdotto dall’art. 2 l.r. Sardegna 7 maggio 1993, n. 23, letti in combinato disposto con gli artt. 28, comma 1, l.r. Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23, ed 11 l.r. Sardegna 7 aprile 1995, n. 6”. Infatti, naturalmente
“il vincolo non viene meno quando una successiva legge ne rinnovi la fonte riconfermando l’interesse del legislatore alla salvaguardia della suddetta porzione di territorio regionale” (T.A.R. Sardegna, 16 maggio 1996, n. 701).
Pertanto, è riconosciuta pacificamente la vigenza del vincolo d’inedificabilità costiero senza alcuna soluzione di continuità
“dalla data di realizzazione dell’abuso fino all’adozione del provvedimento impugnato (19 aprile 2002)”, comportando l’inammissibilità della sanatoria e, conseguentemente, la piena legittimità della decisione di rigetto dell’istanza di condono edilizio.
Una pronuncia giurisprudenziale che conferisce maggiore forza alle ragioni della salvaguardia delle coste della Sardegna.
dott. Stefano Deliperi
Ginepro (Juniperus communis) sul mare