domenica 29 aprile 2012

Impiantifotovoltaiciilmar.com - Impianti fotovoltaici ilmar - Mooplaza.com

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soluzioni tecniche per integrare i pannelli solari per l’acqua calda e il riscaldamento negli edifici civili



In attesa dell’arrivo del già annunciato Conto energia per le rinnovabili termiche, iniziano ad arrivare le prime soluzioni tecniche per integrare i pannelli solari per l’acqua calda e il riscaldamento negli edifici civili. Se fino ad ora la prassi era stata quella di mettere un pannello sul tetto di casa, sembrerebbe che il futuro passi dall’integrazione dei tubi nelle facciate degli edifici.
Sembrerebbe un non senso, ma in realtà non lo è affatto. Un pannello solare termico sul tetto rende al massimo solo in estate, quando il sole è alto, e molto meno in inverno. Solo che la richiesta di acqua calda in estate è molto minore rispetto che in inverno. Potrebbe essere meglio, quindi, predisporre una superficie più grande ma verticale per raccogliere i raggi del sole in inverno, cioè quando servono realmente.
Ci sta lavorando anche l’Italia, in particolare l’Alto Adige con l’Istituto per le Energie Rinnovabili dell’Accademia Europea di Bolzano (EURAC) e il Centro di competenza per le tecnologie delle costruzioni alpine dell’Alto Adige (KAB). I due enti stanno sviluppando una facciata semi-trasparente per gli edifici (nella foto una prima realizzazione pilota) da apporre davanti le vetrate.
Questo sistema permette un parziale passaggio della luce all’interno dell’edificio e allo stesso tempo garantisce uno sfruttamento continuo della radiazione solare per riscaldare l’acqua. Le sfide da superare, però, non mancano e sono due in particolare: la prima è che la superficie vetrata necessita di caratteristiche termiche ottime, paragonabili a quelle di un buon muro. Non serve a nulla raccogliere calore dal sole se poi lo si disperde dai vetri, come testimoniano tutte le buone pratiche di risparmio energetico.
La seconda è prettamente estetica perché con questo sistema si vanno a realizzare grandi superfici vetrate coperte da tubi che sono molto utili, ma non certo bellissimi da vedere. Gli esperti dell’EURAC, quindi, non hanno ancora un prodotto pronto per il mercato. Ma è certamente una buona idea da approfondire, sia dal lato tecnico che da quello del design.

Certificazione energetica: Italia deferita alla Corte UE Leggi italiane non conformi alle norme sugli attestati di rendimento energetico


27/04/2012 - La Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’UE per non essersi pienamente conformata alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.
Certificazione energetica: Italia deferita alla Corte UE

Lo ha annunciato ieri la Commissione spiegando che la normativa italiana non è conforme alle disposizioni relative agli attestati di rendimento energetico e che le autorità italiane non hanno ancora comunicato le misure di attuazione relative alle ispezioni dei sistemi di condizionamento d’aria.

La direttiva - ricorda la Commissione in una nota - prevede che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario. Tali attestati e le relative ispezioni devono essere rispettivamente compilati ed eseguite da esperti qualificati e/o accreditati.

Attualmente - prosegue il comunicato - la direttiva italiana non prevede questo requisito per tutti gli edifici e comprende deroghe all’obbligo di certificazione da parte di un esperto che non sono previste nella direttiva.

Per quanto riguarda i sistemi di condizionamento d'aria, la direttiva prevede ispezioni periodiche che contemplino una valutazione dell'efficienza del sistema e del suo dimensionamento, corredata da raccomandazioni in merito ai possibili miglioramenti. Le autorità italiane finora non hanno notificato alcuna misura attuativa di questa disposizione.

Il procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia per recepimento incompleto e non corretto della direttiva è stato avviato nel 2006. Nonostante diverse lettere di costituzione in mora e pareri motivati inviati alle autorità italiane, la normativa continua a non essere conforme alla direttiva.

Ricordiamo che la direttiva 2002/91/CE è stata recepita in Italia dal Dlgs 192/2005, modificato dal Dlgs 311/2006, dal Dpr 59/2009 e dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26/06/2009). Manca l’ultimo decreto attuativo, concernente i requisiti dei certificatori.

È quindi incompleto e non pienamente conforme il recepimento da parte dell’Italia di una direttiva, la 2002/91/CE, che è stata già superata dalla nuova Direttiva 2010/31/UE che introduce gli edifici a energia quasi zero, tema di grande attualità al centro del Tour di convegni di Edilportale.
(pubblicata su www.edilportale.com )

giovedì 26 aprile 2012

quanto CO2 si evita installando il fotovoltaico?

Per produrre un chilowattora elettrico vengono bruciati mediamente l'equivalente di 2,56 kWh sotto forma di combustibili fossili e di conseguenza emessi nell'aria circa 0,5 kg di anidride carbonica (fattore di emissione del mix elettrico italiano alla distribuzione). Si può dire quindi che ogni kWh prodotto dal sistema fotovoltaico evita l'emissione di 0,5 kg di anidride carbonica, tra i principali responsabili dell'effetto serra (dati forniti dal Ministero dell’Ambiente Italiano). 
Considerando una bolletta elettrica media, per una famiglia di 4 persone, con un consumo di 1606kWH/bimestre,
usando il fotovoltaico o altra fonte rinnovabile, ogni mese eviteremo di immettere nell'aria esattamente 401,5kg di CO2(anidride carbonica), che in un anno significa che risparmieremo al nostro pianeta 4818kg di anidride carbonica...
Se tutti noi avessimo un impianto fotovoltaico, i nostri figli potranno avere un pianeta piu' pulito e un futuro migliore...e forse riusciranno a liberarsi dagli sporchi giochi di potere generati dal business del petrolio.

lunedì 23 aprile 2012

VANTAGGI DEL FOTOVOLTAICO

Vantaggi economici del fotovoltaico
L’investimento iniziale per l’installazione dell’impianto fotovoltaico viene recuperato in termini di risparmio sui costi energetici ben prima del termine dei 20 anni di incentivazione statale dati dal Conto Energia. La tempistica del ROI (return on investment: è la redditività del capitale investito) dipende:
Inoltre, un impianto fotovoltaico ha costi di esercizio e di manutenzione ridotti. Questo anche perché gli impianti sono fissi e privi di parte in movimento, a eccezione degli inseguitori solari che si inclinano automaticamente per ricevere il maggior irraggiamento.

Vantaggi ambientali del fotovoltaico

L’attività degli impianti fotovoltaici si può definire una tipologia di produzione energetica ecocompatibile ed ecosostenibile, in quanto:
  • è caratterizzata dall’assenza di qualsiasi tipo d’emissione inquinante
  • consente il risparmio dei combustibili fossili, altrimenti utilizzati per produrre l’energia elettrica.

Vantaggi costruttivi del fotovoltaico

Gli impianti fotovoltaici si adattano a diversi ambienti. Questo perché i sistemi sono modulari: ogni pannello è modulo a sé, la cui produzione di energia si va a sommare al totale dei pannelli presenti. Per aumentare la dimensione dell’impianto – quindi anche la produzione di energia – basta aumentare il numero di moduli.
I sistemi fotovoltaici si applicano a:
  • impianti (con sistema d’accumulo) per utenze isolate dalla rete
  • impianti per utenze collegate alla rete di bassa tensione
  • impianti per utenze collegate alla rete di media tensione
  • centrali di produzione di energia elettrica

Le norme di tutela costiera integrale in Sardegna sono vigenti ininterrottamente dal 1976.

anche su Lexambiente, Le norme di tutela costiera integrale in Sardegna sono vigenti ininterrottamente dal 1976.


Interessante provvedimento giurisdizionale del Giudice amministrativo sardo in tema di disciplina di conservazione integrale dei litorali.
Il T.A.R. Sardegna, con sentenza, Sez. II, 12 aprile 2012, n. 366, ha respinto il ricorso di alcuni Privati avverso il provvedimento del Comune di Quartu S. Elena (CA) che aveva rigettato l’istanza (26 marzo 1986) di condono edilizio di un’unità immobiliare edificata abusivamente entro la fascia costiera dei mt. 150 dalla battigia marina dichiarata inedificabile con l’art. 10, comma 1°, lettera b, della legge regionale Sardegna 9 marzo 1976, n. 10.
Secondo l’istanza presentata, alla data di entrata in vigore della norma di salvaguardia costiera l’immobile abusivo “già possedeva le caratteristiche di rustico tamponato e coperto ai sensi dell’art. 31, comma 2°, della legge n. 47/1985” in quanto “fin dal luglio 1976 era parzialmente abitato, tant’è che già alla data del 16 luglio 1976” era stata inoltrata “all’ENEL richiesta di allaccio per l’utenza di uso domestico”. Conseguentemente l’opera abusiva, terminata definitivamente nel 1980, sarebbe stata sanabile.
Viceversa, il Comune di Quartu S. Elena, con nota Dirigente Settore urbanistica – Ufficio condono edilizio n. 6794/86 del 3 luglio2002, ha respinto l’istanza di condono edilizio in quanto ha ritenuto applicabile la normativa di salvaguardia integrale costiera, trovando conforto nella pronuncia del Giudice amministrativo sardo.
Il T.A.R. Sardegna, infatti, ha opportunamente ricordato che, in tema di data di realizzazione dell’opera abusiva di cui si chiede la sanatoria, “l’onere della prova grava sul richiedente” per giurisprudenza costante, dovendosi in caso contrario non accogliere la richiesta (vds. per tutti T.A.R. Toscana, sez. III. 2 marzo 2011 n. 409; T.A.R. Campania, SA, sez. II, 29.5.2006, n. 752): “in altri termini, il cittadino è destinatario di un preciso onere probatorio sull’epoca dell’abuso, trovandosi nella posizione di autore della realizzazione edilizia senza titolo, mentre la PA conserva pienamente il potere di procedere ad una motivata verifica degli elementi esibiti, in merito alla loro idoneità a costituire prova del fatto asserito”.
Elemento probatorio risolutore non può esser certo la mera presentazione di richiesta di allaccio elettrico non supportata da ulteriori elementi rilevanti (es. il pagamento di bollette relative a precedenti consumi energetici).
Di particolare importanza è la conferma dell’indirizzo giurisprudenziale concernente la permanenza – senza alcuna soluzione di continuità, in precedenza indicata con sentenza T.A.R. Sardegna, sez. II, 11 dicembre 2006, n. 2590 – delle disposizioni di tutela integrale costiera a partire dalla citata legge regionale n. 10/1976: “il quadro ordinamentale (leggi regionali Sardegna n. 10/1976, n. 17/1981, n. 45/1989, n. 23/1993, n.d.r.) … evidenzia la sostanziale continuità del vincolo di inedificabilità di cui sopra, in relazione al quale le disposizioni normative che si sono succedute, nell’attesa del perfezionarsi di definitivi assetti della materia, pur con talune variazioni in ordine all’ampiezza della fascia di inedificabilità assoluta, hanno sempre evidenziato l’intento del legislatore regionale di salvaguardare il territorio costiero da interventi suscettibili di pregiudicarne l’integrità paesaggistica”.
La pronuncia giurisprudenziale conferma quanto già affermato con sentenza T.A.R. Sardegna, sez. II, 13 gennaio 2012, n. 18: “l’impugnato atto di diniego della domanda di concessione in sanatoria, infatti, rinviene il suo fondamento nell’ubicazione delle opere abusive all’interno della fascia di rispetto dei 150 metri dal mare, circostanza determinante la non assentibilità della istanza di sanatoria in virtù del vincolo di assoluta inedificabilità ivi insistente ai sensi degli artt. 11 l.r. Sardegna 9 marzo 1976, n. 10, 14 l.r. Sardegna 19 maggio 1981, n. 17, e 10 bis l.r. Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45, introdotto dall’art. 2 l.r. Sardegna 7 maggio 1993, n. 23, letti in combinato disposto con gli artt. 28, comma 1, l.r. Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23, ed 11 l.r. Sardegna 7 aprile 1995, n. 6”. Infatti, naturalmente “il vincolo non viene meno quando una successiva legge ne rinnovi la fonte riconfermando l’interesse del legislatore alla salvaguardia della suddetta porzione di territorio regionale” (T.A.R. Sardegna, 16 maggio 1996, n. 701).
Pertanto, è riconosciuta pacificamente la vigenza del vincolo d’inedificabilità costiero senza alcuna soluzione di continuità “dalla data di realizzazione dell’abuso fino all’adozione del provvedimento impugnato (19 aprile 2002)”, comportando l’inammissibilità della sanatoria e, conseguentemente, la piena legittimità della decisione di rigetto dell’istanza di condono edilizio.
Una pronuncia giurisprudenziale che conferisce maggiore forza alle ragioni della salvaguardia delle coste della Sardegna.
dott. Stefano Deliperi

Ginepro (Juniperus communis) sul mare

Catalogo impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative


Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative: dal GSE il catalogo ufficiale

20/04/2012 - A seguito di quanto previsto dal IV Conto Energia (DM 05/05/2011), ancora attualmente in vigore, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato un catalogo esemplificativo degli impianti fotovoltaici ai quali sono state riconosciute le tariffe incentivanti del Titolo III, realizzati secondo le indicazioni previste dalla "Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico".

Il catalogo è stato strutturato secondo le categorie indicate nella Guida e quindi:
  • moduli non convenzionali, suddiviso in:
    • Moduli fotovoltaici flessibili
    • Moduli fotovoltaici rigidi:
      • Nastri in film sottile su supporto rigido
      • Tegole fotovoltaiche
      • Moduli trasparenti
  • componenti speciali.

Il catalogo riporta alcuni esempi di impianti incentivati ai sensi del terzo Conto Energia che comunque rispettano quanto richiesto per il quarto. L'appartenenza di un modulo o di un componente al catalogo non determina automaticamente l'accesso alle tariffe del Titolo III del DM 5 maggio 2011, in quanto un impianto fotovoltaico costituito da un modulo o da un componente presente nel catalogo, al fine di essere ammesso al sistema incentivante, deve rispettare tutti i criteri di installazione.

La documentazione messa a punto dal GSE riporta i requisiti tecnici previsti dall'allegato IV al DM 05/05/2011, ovvero le caratteristiche e le modalità di installazione per l'accesso al premio per applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica. In particolare, per accedere alla tariffa di cui al titolo III del del 05/05/2011, i moduli e i componenti devono avere, almeno, tutte le seguenti caratteristiche:
  1. moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici edifici quali:
    • coperture degli edifici;
    • superfici opache verticali;
    • superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture;
    • superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi.
  2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico;
  3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali:
    • protezione o regolazione termica dell'edificio. Ovvero il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell'edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito;
    • moduli progettati per garantire tenuta all'acqua e conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;
    • moduli progetti per garantire tenuta meccanica comparabile con l'elemento edilizio sostituito.

In riferimento alle modalità di installazione, i moduli e i componenti devono, almeno, essere installati secondo le seguenti modalità:
  1. i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici;
  2. i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;
  3. da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio.